LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
La questione relativa al licenziamento individuale attiene a problematiche di particolare complessità, in quanto le norme in proposito sono molte e non sempre facili da coordinare.
Se ne deve dedurre pertanto che la disciplina dei licenziamenti deve riferirsi a:
·
Legge n. 604/1996 s.m.i. (norme sui licenziamenti individuali)
·
Legge n. 300/1970 s.m.i. (statuto dei lavoratori)
·
Legge n. 108/1990 s.m.i. (disciplina dei licenziamenti individuali)
·
Tutte le altre norme
contenente articoli o commi contenenti divieti o limitazioni o altre clausole
circa la fattispecie del licenziamento (ad es. legge n. 1204/1971 s.m.i.)
Da notare che le prime tre leggi si intersecano attraverso abrogazioni, aggiunte e introduzioni. Pertanto crediamo opportuno delucidare qui di seguito alcune regole trasversali.
Norme Legge n. 604/1966
·
L'articolo 1 della legge n. 604/1966
stabilisce la regola generale per cui, ove la stabilità del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato con datori di lavoro privati o pubblici non sia assicurata
da norme di legge o di contratto, il licenziamento può avvenire soltanto per
giusta causa o per giustificato motivo
(cfr. codice civile artt. 2118-2119).
·
L'articolo 2119 del Codice
Civile definisce la "giusta causa" quella che non consente la
prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Nota:
Secondo il CCNL 1995 per il Comparto Regioni e Autonomie
Locali, la risoluzione del rapporto di lavoro, salvo recesso del dipendente
senza obbligo di preavviso decorsi tre mesi dall'inizio del periodo di prova, può avvenire :
a)per inidoneità assoluta (articolo 21 comma 4)
b)per superamento del periodo di comporto (articolo 22
comma 2)
c)per gravi motivi disciplinari (articolo 25)
d)per raggiungimento dell'anzianità massima di servizio
e)per dimissioni del dipendente
f)per decesso del dipendente
·
Il
licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali da parte del dipendente e da ragioni inerenti l'attività, l'
organizzazione del lavoro e suo regolare funzionamento.
· L' onere della prova sia riguardo alla causa sia riguardo al giustificato motivo spetta al datore di lavoro
· E' nullo il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o di appartenenza sindacale o religiosa
· Il datore di lavoro deve rendere conto per iscritto, su richiesta del lavoratore, dei motivi che hanno determinato il recesso (articolo 2 comma 2 come modificato dalla legge n. 108/1990)
· Il licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale che affermi la volontà del lavoratore (può intervenire anche l'organizzazione sindacale). La competenza giurisdizionale è del giudice del lavoro (articolo 6)
· Qualora il giudice accerti che non sussistono la giusta causa o il giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il dipendente o a risarcirlo, avuto riguardo a determinati parametri. (articolo 8 come modificato dalla legge n. 108/1990)
Norme Legge n.
300/1970 (in particolare articolo 18, rimasto in vigore anche dopo il
referendum abrogativo il 21 maggio 2000)
·
La legge n. 604/1966 non contiene norme
relative al numero dei dipendenti dell'azienda o dell'ente pubblico, se non per
quanto riguarda la quantificazione dell'eventuale risarcimento (articolo 8). Differentemente il comma 1 dell'articolo 18 della legge n.
300/1970, come sostituito, in parte, dalla legge n. 108/1990, prevede che la
reintegrazione nel posto di lavoro riguardi dipendenti di datori di lavoro
imprenditori e non imprenditori che nella sede, reparto o filiale ove sia
avvenuto il licenziamento occupino più di 15 dipendenti (più di 5 se si tratta
di imprenditori agricoli), oppure dipendenti di datori di lavoro imprenditori e
non imprenditori che nell'ambito dello stesso comune occupino
più di 15 dipendenti (più di 5 se si tratta di imprese agricole)
· Per il computo del numero dei dipendenti, vengono conteggiati i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro o con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolta
· Qualora il licenziamento venga dichiarato dal giudice inefficace o invalido, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno
· Il lavoratore può chiedere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a 15 mensilità di retribuzione
Norme Legge n. 108/1990
·
L'articolo 2 della legge n.
108/1990 stabilisce l'applicabilità
della legge n. 604/1966 ai datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli
e non imprenditori e agli enti pubblici che abbiano alle loro dipendenze fino a
15 lavoratori (fino a 5 se si tratta di imprenditori agricoli). Qualora non sia
applicabile l'articolo 18 della legge n. 300/1970, la presente norma si applica
anche ai datori di lavoro che occupino fino a 60 dipendenti.
Nota :
La puntualizzazione di cui sopra è di estrema importanza,
in quanto, come osservato, la legge n. 604/1966 non faceva cenno al numero dei
dipendenti. Pertanto anche i lavoratori delle
aziende e degli enti pubblici (il termine è generico per cui in esso
sono comprese tutte le PP.AA.) che occupino fino a 15 dipendenti godono della tutela. Se si tratta di aziende che
occupino più di 15 dipendenti, opera la tutela di cui all'articolo 18 comma 1
della legge 300/1970 (statuto dei lavoratori).E' comunque da notare che in tale
ultimo comma non vengono citati gli "enti pubblici", per cui vale in
quest'ultimo caso la tutela di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2 della
legge n. 104/1990 sopra citata.
·
L'articolo 4 stabilisce che la tutela di
cui alla legge n. 604/1966 non si applica al rapporto di lavoro domestico
(legge n. 339/1958) e che la disciplina di cui all'articolo 18 della legge n.
300/1970 non si applica a lavoratori che siano alle dipendenze di associazioni
politiche, sindacali, culturali, di istruzione, di religione e di culto.
·
L'articolo 18 dello statuto dei
lavoratori non si applica altresì ai lavoratori che abbiano più di 60 anni e
che siano in possesso dei requisiti pensionistici.
(testo a cura di
Francesco Consoli)